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Statuto

Normative

Costituzione e finalità
Articolo 1
E' costituita tra i dipendenti della FINCANTIERI e del Gruppo ANSALDO, operanti a Genova e CESEN - CETENA - ENTE BACINI, l'Associazione: ANSALDO CENTRO SOCIALE INTERAZIENDALE con sede in Via Dattilo 7 rosso Sampierdarena con le finalità di cui all' ART. 2.
Articolo 2
L'Associazione è costituita senza scopo di lucro per fare del tempo libero un momento di libertà autentica, di svago, di arricchimento culturale, di sviluppo della personalità ed incremento delle relazioni umane e per promuovere quelle iniziative atte ad assistere il Socio nei suoi impegni di carattere sociale e favorirlo nell'accesso ai servizi ed ai beni di largo consumo alle condizioni più vantaggiose.
Articolo 3
L' Ansaldo Centro Sociale Interaziendale è una Associazione non riconosciuta di tipo ricreativo - assistenziale regolata dall'art. 36 e segg. del Codice Civile e dall'Art. 11 della legge n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori).
Articolo 4
L'adesione al Centro Sociale Interaziendale è consentita, previa domanda di ammissione indirizzata al Consiglio di Amministrazione, ai dipendenti delle Aziende di cui all'art.1 ed altre aziende comunque convenzionate. L'adesione è consentita altresì a coloro che presentano domanda di ammissione, contenente l'accettazione del presente Statuto e regolamenti collegati, al Segretario Generale che la sottopone alla delibera del Consiglio di Amministrazione o ad una Commissione dallo stesso espressamente preposta. A seguito accettazione della domanda, i richiedenti assumono la qualifica di Socio, essa ha carattere permanente e può venir meno solo in caso di decesso, dimissioni (in forma scritta entro il 31 ottobre), morosità e quant'altro previsto nell'articolo 22 del presente statuto. I Soci sono tenuti al pagamento delle quote annue stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tali quote non sono rimborsabili ne trasmissibili. I Soci che esplicano funzioni ed incarichi per le attività degli impianti o servizi, svolgono il loro compito per un impegno sociale senza vantaggio economico.
Articolo 5
L'Associazione Ansaldo Centro Sociale Interaziendale e le Aziende aderenti di cui all'art. 1, regolano i loro rapporti mediante una convenzione che garantisce al Centro Sociale Interaziendale un contributo annuo, la ritenuta di addebiti per prestazioni ai Soci dipendenti, la possibilità di mantenere i collegamenti con i propri Soci, nelle realtà produttive. Le Aziende hanno diritto ad essere rappresentate nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci.
Articolo 6
L'Associazione Ansaldo Centro Sociale Interaziendale favorisce la più ampia partecipazione dei Soci alle iniziative che sviluppino la crescita culturale degli stessi realizzando rapporti con le Direzione Aziendali, Organizzazioni Sindacali Aziendali e territoriali, Rappresentanza Sindacale Unitaria, Associazioni Democratiche ed Enti Locali. Per rafforzare questa presenza sul territorio gli impianti sociali sono aperti alla popolazione, nel quadro delle leggi vigenti e dei regolamenti di Ansaldo Centro Sociale Interaziendale.
ORGANI STATUTARI
Articolo 7
Sono organi dell'Ansaldo Centro Sociale Interaziendale: a) L' Assemblea dei Soci b) Il Consiglio di Amministrazione c) Il Presidente d) Il Segretario Generale e) I Vice Segretari Generali f) Il Collegio dei Sindaci g) Il Collegio dei Probiviri
Articolo 8
L' Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente sentito il Segretario Generale del Centro Sociale Interaziendale, su decisione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno 2/5 dei Soci. La convocazione deve avvenire con avviso recante ordine del giorno, luogo e data della prima e della seconda convocazione, entro 15 giorni, in almeno uno dei seguenti modi: a) avviso in bacheca negli stabilimenti (per i soci lavoratori); b) avviso in bacheca nei locali dell'Associazione; c) avviso inserito all'interno della pubblicazione associativa; d) lettera di convocazione. L'Assemblea delibera esclusivamente sull'Ordine del Giorno. L'assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, preventivo e sulle principali questioni attinenti l'attività associativa. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo
scioglimento dell'Associazione e su fatti straordinari che riguardano l'Associazione. Delle riunioni e delle deliberazioni assembleari viene redatto un verbale consultabile in seguito dai Soci.
Articolo 9
Il Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 Consiglieri eletti direttamente dai Soci, garantendo la proporzionalità di rappresentanza in atto nel Consiglio di Amministrazione nel periodo 1985-1988 e da 4 Consiglieri designati dalle Aziende di cui all'art. 1. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione può variare, senza revisione statutaria, mediante delibera del Consiglio stesso purchè rimangano inalterate le proporzionalità in atto. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 ( quattro ) anni, prorogabili a 5 ( cinque ). Alla scadenza del mandato, il Segretario Generale in carica, nomina una commissione elettorale composta da 3 (tre ) membri, con il compito di sovraintendere alle elezioni secondo le procedure approvate, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente del Centro Sociale Interaziendale. Il Consiglio di Amministrazione nomina: a) il Presidente di Ansaldo Centro Sociale Interaziendale scegliendolo tra i Consiglieri rappresentanti delle Aziende di cui all'art. 1; b) il Segretario Generale e due Vice Segretari, rappresentativi delle diverse componenti sindacali, scegliendoli tra i Consiglieri eletti dai Soci. Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'Ordine del Giorno proposto dal Presidente e concordato con il Segretario Generale, ed in particolare: 1) sul programma e sulla gestione delle attività sociali in relazione ai fini associativi; 2) sul preventivo e consuntivo di spesa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 3) sulla ammissione dei nuovi Soci e sulla riammissione degli eventuali soci dimissionari; 4) sulle proposte di variazioni dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 5) sulla convocazione dell'Assemblea dei Soci; 6) sulla definizione ed approvazione dei regolamenti interni.
Articolo 10
Il Presidente Il Presidente assume la carica rappresentativa di Ansaldo Centro Sociale Interaziendale, fermo restando il disposto dell'art. 3 della convenzione in atto; Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione secondo l'ordine del giorno concordato con il Segretario Generale; Sottopone i programmi, i consuntivi e le proposte concordate con il Segretario Generale, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; Conferisce, su proposta del Segreterio Generale, le cariche e gli incarichi sociali.
Articolo 11
Il Segretario Generale Il Segretario Generale ha la responsabilità legale dell'Associazione in base a quanto disposto all'art. 36 del Codice Civile. Inoltre:
1) elabora entro il 30 Giugno, sentito il Presidente, il Preventivo ed il Consuntivo di spesa da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione ed all'assemblea dei soci; 2) tiene aggiornato il libro dei Soci; 3) mantiene i rapporti con gli Enti Pubblici e Privati nell'ambito dell'attività associativa; 4) coordina le attività dell'Associazione per la realizzazione dei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione. In caso di prolungata assenza, per impedimenti di natura fisica, è sostituito temporaneamente, per compiti di normale amministrazione, dal Vice Segretario Generale più anziano d'età e mancando quest'ultimo, dall'altro Vice Segretario Generale.
Articolo 11 bis
I Vice Segretari Generali I due Vice Segretari Generali, collaborano d'intesa con il Segretario Generale per adempiere ai compiti di sua competenza. In caso di prolungata assenza del Segretario Generale, lo sostituiscono secondo i criteri stabiliti nell'art. 11.
Articolo 12
Il Collegio dei Sindaci Il Collegio dei Sindaci è composto da 5 membri effettivi: 1) due sono eletti, in rappresentanza dei Soci, con le modalità previste per il Consiglio di Amministrazione; 2) due sono designati dalle Aziende; 3) uno è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale. I Sindaci così nominati, eleggono fra di loro il Presidente del Collegio Sindacale. Compiti del Collegio sono: a) accertare che la contabilità sia tenuta in modo conforme alle norme prescritte; b) esaminare i consuntivi di spesa; c) controllare periodicamente la consistenza di cassa e banche, e la contabilità dei Circoli centrali e locali.
Articolo 13
Collegio dei Probiviri Il Consiglio di Amministrazione nomina all'unanimità, su proposta del Presidente, di concerto con il Segretario Generale il Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri, con lunga militanza, scelti tra quanti hanno ben operato per i successi dell' Associazione e durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. I membri del collegio nominano tra di loro il Presidente. Compito del Collegio è deliberare su quanto viene loro sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e sui ricorsi contro le misure disciplinari di cui all'art. 22.
PATRIMONIO/ RENDICONTAZIONE E ATTIVITA'
Articolo 14
Il patrimonio dell' Associazione Ansaldo Centro Sociale Interaziendale è costituito da: 1) beni mobili ed immobili di proprietà; 2) fondo di riserva eventualmente costituito con delibera assembleare; 3) lasciti e donazioni. E' destinato esclusivamente alle finalità statutarie per le quali l'associazione è stata costituita. Le entrate sono costituite da: 1) contributi delle Aziende; 2) quote associative stabilite dal Consiglio di Amministrazione; 3) contributi straordinari; 4) interessi bancari 5) oblazioni, elargizioni, lasciti di Enti o privati, concessi senza condizionare l'autonomia o l'attività di Ansaldo Centro Sociale Interaziendale. Il bilancio deve rappresentare la rendicontazione patrimoniale ed economica dell'attività associativa per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre. In ogni caso è fatto divieto di distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione e fondo di riserva se esistente.
Articolo 15
Le attività si attuano mediante: 1) I servizi; 2) I Circoli sportivi e culturali; 3) I Circoli locali; 4) Le strutture sportive e di servizio; 5) Gli impianti.
Articolo 16
Servizi L'attività dei servizi fa riferimento al programma approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 17
Circoli Sportivi e culturali I Circoli sportivi e culturali, retti da un Consiglio eletto dai Soci, comprendono le varie discipline dello sport e della cultura, godono di autonomia finanziaria, le loro entrate sono costituite da: 1) stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione. 2) quote volontarie deliberate dall'assemblea dei Soci del Circolo stesso. 3) contributi elargiti da Federazioni, Enti e/o privati, previa autorizzazione del Segreterio Generale. 4) I Circoli sportivi e culturali seguono le direttive del Consiglio di Amministrazione e sono sottoposti alla sovraintendenza del Segretario Generale secondo il regolamento vigente.
Articolo 18
Circoli Locali I Circoli locali si costituiscono in seno alle realtà produttive in accordo con le Direzioni Aziendali. I Circoli locali sono retti da un Consiglio eletto dai Soci, operano nell'osservanza della centralità dell'organizzazione sociale potenziando capillarmente le iniziative culturali, ricreative, sportive, nell'ambito dei posti di lavoro. I circoli locali godono di autonomia finanziaria, le loro entrate sono costituite da: 1) stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione. 2) quote volontarie deliberate dall'assemblea dei Soci del Circolo stesso. 3) contributi elargiti da Federazioni, Enti e/o privati, previa autorizzazione del Segretario Generale. I circoli locali seguono le direttive del Consiglio di Amministrazione e sono sottoposti alla sovraintendenza del Segretario Generale, secondo il regolamento vigente.
Articolo 19
Strutture sportive e di servizio I Circoli di cui all'art. 17 e all'art. 18 svolgono la loro attività all'interno delle Strutture Aziendali e/o sociali, nell'ambito dell'Associazione. I loro programmi e relativi preventivi, devono essere elaborati ed approvati secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione. I Circoli sportivi, culturali e locali sono soggetti al controllo amministrativo del Collegio dei Sindaci.
Articolo 20
Impianti Strutture indispensabili per l'attività del tempo libero, gli impianti, sono soggetti a norme di legge per quanto riguarda l'esercizio e la sicurezza. Sono posti sotto la responsabilità del Segretario Generale o localmente di un suo incaricato. Al Segretario Generale spetta: 1) La destinazione pro-tempore e quella normale 2) La concessione o la compartecipazione a terzi in uso tecnico. 3) Provvedere alle riparazioni con carattere di urgenza e le manutenzioni ordinarie a carico di Ansaldo Centro Sociale Interaziendale. 4) Le riparazioni straordinarie sono regolamentate dal Codice Civile (ogni impianto dovra' essere assicurato per la responsabilita' civile verso terzi ). Gli impianti sono a libera frequenza dei Soci.
NORME GENERALI Informazioni
Articolo 21
Le informazioni giungono ai Soci tramite manifesti murali, volantini, depliants e tramite l'organo ufficiale "Il-Circolo". "Il-Circolo" è posto sotto la responsabilità del Segretario Generale che ne assume la direzione responsabile, coadiuvato da un Comitato di Redazione. Si demandano al regolamento eventuali pubblicazioni supplementari " Il Circolo ".
Articolo 22
Sanzioni disciplinari I Soci che commettono gravi mancanze, incorrono nei provvedimenti disciplinari seguenti: a) deplorazione o richiamo b) sospensione a tempo determinato c) espulsione I Provvedimenti di cui sopra vengono applicati dal Presidente del Centro Sociale Interaziendale su proposta del Segretario Generale, previa contestazione degli addebiti e facoltà di difesa tramite scritti o richiesta di audizione. Entro 30 giorni dal provvedimento, gli interessati possono ricorrere al Collegio dei Probiviri, il quale delibera in materia.
Articolo 23
Accordi di adesione fra ulteriori Aziende e l'Associazione sono vincolati dall'accettazione della Convenzione esistente tra Ansaldo Centro Sociale Interaziendale e le Aziende di cui all'art. 1.
Articolo 24
In caso di scioglimento di Ansaldo Centro Sociale Interaziendale, deliberato in Assemblea da almeno i 4/5 dei Soci iscritti aventi diritto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza, nel corso di due successive convocazioni assembleari ricorrenti almeno a distanza di venti giorni di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata (anche a mezzo del bollettino associativo), lo scioglimento potrà comunque essere deliberato in tale ultima assemblea. L'assemblea decide altresì sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra associazione avente finalità analoghe o comunque per scopi di utilità generale in conformità con quanto previsto dall'art.111 comma 4 quinquies lett. b DPR 917/86 eventualmente procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra i soci.
Articolo 25
Per quanto non previsto si fa espresso rinvio alle norme in materia di Associazioni non riconosciute ed ai regolamenti interni di Ansaldo Centro Sociale Interaziendale.
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Il Presidente Mauro Paulazzo
Il Segretario Generale Paolo Rapallino
Questo Statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 15 Dicembre 1998 e successivamente registrato, all'Ufficio del Registro di Genova, in data 17 Dicembre 1998.



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